Art. 12.
(Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione, ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.